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			<title><![CDATA[IA controlli Agenzia delle Entrate]]></title>
			<author><![CDATA[Carlo Maccarrone]]></author>
			<category domain="https://www.studiomaccarrone.com/blog/index.php?category=Fiscale"><![CDATA[Fiscale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div>IA di tipo generativo: i controlli dell'Agenzia delle Entrate</div><div>A seguito della denuncia dell’UNCAT, che ha avuto notizia di atti di accertamento “allucinati”, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i sistemi di intelligenza artificiale di tipo generativo non devono essere mai impiegati per la produzione diretta di atti amministrativi relativi all’attività istituzionale</div><div>Lavoro occasionale in agricoltura: come funziona dopo la proroga del regime transitorio</div><div>La legge Semplificazioni (legge n. 182/2025), in vigore dal 18 dicembre, proroga per tutto il 2025 il regime transitorio sul lavoro occasionale agricolo introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Una misura transitoria che nasce per contrastare il sommerso, ma che mostra ancora molte ombre interpretative</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 20:19:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[IMU 2026 residenti all'estero]]></title>
			<author><![CDATA[Carlo Maccarrone]]></author>
			<category domain="https://www.studiomaccarrone.com/blog/index.php?category=Fiscale"><![CDATA[Fiscale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div>2026 IMU ad applicazione graduale per i residenti all’estero</div><div>A decorrere dall’anno 2026, nei riguardi delle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, che si sono trasferite all’estero e che, nel periodo precedente al trasferimento, hanno risieduto in Italia per almeno 5 anni, l’IMU si applica nella misura del 40% se la rendita catastale dell’immobile</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 20:17:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Codice incentivi alle imprese]]></title>
			<author><![CDATA[Carlo Maccarrone]]></author>
			<category domain="https://www.studiomaccarrone.com/blog/index.php?category=Lavoro"><![CDATA[Lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div>Pubblicato il codice degli incentivi alle imprese</div><div>Nella GU n. 286 del 2025 è stato pubblicato il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 riguardante il codice degli incentivi, in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, lettera b), della L. 27 ottobre 2023, n. 160.</div><div>Il presente decreto, di seguito denominato «codice», al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.</div><div>La disciplina del presente codice si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.</div><div>Entrata in vigore del provvedimento: 1 gennaio 2026</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 20:15:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Sgravio donne vittime di violenza]]></title>
			<author><![CDATA[Carlo Maccarrone]]></author>
			<category domain="https://www.studiomaccarrone.com/blog/index.php?category=Fiscale"><![CDATA[Fiscale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div>Sgravio donne vittime di violenza e parità di genere: cosa conviene di più</div><div>I datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne che stanno percependo il reddito di libertà possono richiedere e applicare uno sgravio totale per 24 mesi.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 20:14:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Bonus edilizi]]></title>
			<author><![CDATA[Carlo Maccarrone]]></author>
			<category domain="https://www.studiomaccarrone.com/blog/index.php?category=Fiscale"><![CDATA[Fiscale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div>Bonus edilizi in scadenza a fine 2025</div><div>Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 dicembre 2025, diventa essenziale gestire correttamente i crediti d’imposta da interventi edilizi. Le principali strategie per salvaguardare il credito consistono nella ripartizione decennale e nella cessione del credito a soggetti terzi. Quali sono i limiti e vincoli normativi, le scadenze fiscali e le implicazioni operative per i contribuenti e i cessionari?</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 20:13:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Affitti brevi]]></title>
			<author><![CDATA[Carlo Maccarrone]]></author>
			<category domain="https://www.studiomaccarrone.com/blog/index.php?category=Fiscale"><![CDATA[Fiscale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div>Affitti brevi, aumenti contrattuali, iperammortamento e altro nella legge di Bilancio 2026</div><div>Novità in materia di affitti brevi. Tassazione agevolata al 5% degli aumenti contrattuali estesa ai contratti rinnovati nel 2024.<span class="fs11lh1-5">Affitti brevi, aumenti contrattuali, iperammortamento e altro nella legge di Bilancio 2026</span></div><div>Novità in materia di affitti brevi. Tassazione agevolata al 5% degli aumenti contrattuali estesa ai contratti rinnovati nel 2024.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 20:12:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Certificazione di genere]]></title>
			<author><![CDATA[Carlo Maccarrone]]></author>
			<category domain="https://www.studiomaccarrone.com/blog/index.php?category=INPS"><![CDATA[INPS]]></category>
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			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 19:34:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Lavoratori affetti da malattie oncologiche e invalidanti]]></title>
			<author><![CDATA[Carlo Maccarrone]]></author>
			<category domain="https://www.studiomaccarrone.com/blog/index.php?category=INPS"><![CDATA[INPS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><div>Lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche: modalità di fruizione dei permessi</div><div>a cura della Redazione</div><div>L’INPS ha fornito indicazioni sulle modalità di fruizione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori del settore privato affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, ex art. 2, L. n. 106/2025, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026; nonché indicazioni per la compilazione delle denunce mensili dei datori di lavoro privati e pubblici (INPS circ. n. 152/2025).</div><div>Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche – Quadro normativo</div><div>I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori 10 ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonchè cure mediche frequenti. Tale diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.</div><div>Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 2, L. n. 106/2025).</div><div>Indennità economica per i lavoratori del settore privato</div><div>Per le 10 ore annue di permesso aggiuntive “ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia”.</div><div>Il richiamo operato dal legislatore alla normativa vigente in materia di malattia si applica con riferimento alla sola quantificazione del beneficio economico, stante la sostanziale differenza tra le due tutele, laddove in caso di assenza dal lavoro per malattia è prevista un’indennità giornaliera (e non oraria) erogata per incapacità temporanea al lavoro derivante da un evento morboso del solo lavoratore e non anche di un suo familiare.</div><div>Nel settore privato, l'indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.</div><div>In particolare, dovendosi applicare la regola di computo vigente per la malattia comune, il beneficio deve essere determinato, ai fini dell’anticipazione e del successivo conguaglio, in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente.</div><div>Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:</div><div>- determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;</div><div>- applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%.</div><div>Con riguardo al personale dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche, il trattamento economico relativo ai periodi di permesso in questione è corrisposto dall'Amministrazione o dall’Ente datore di lavoro.</div><div>Adempimenti del lavoratore del settore privato</div><div>Dal 1° gennaio 2026, il lavoratore dipendente che intende usufruire delle 10 ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. E’ prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.</div><div>Al momento della richiesta, l’interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).</div><div>Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.</div><div>Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha diritto a 10 ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso.</div><div>Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento dell’invalidità civile del figlio minorenne pari o superiore al 74%).</div><div>Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.</div><div>Il diritto del lavoratore di fruire delle 10 ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore.</div><div>Nei casi di più figli minori, le 10 ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 19:31:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Assegno Unico e Universale]]></title>
			<author><![CDATA[Carlo Maccarrone]]></author>
			<category domain="https://www.studiomaccarrone.com/blog/index.php?category=INPS"><![CDATA[INPS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div>Assegno Unico e Universale: calendario dei pagamenti per l’anno 2026</div><div>a cura della Redazione</div><div>L’INPS ha comunicato le date di accredito dei pagamenti per l’anno 2026 dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) (INPS mess. n. 3931/2025).</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 19:25:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Compensazione dei crediti]]></title>
			<author><![CDATA[Carlo Maccarrone]]></author>
			<category domain="https://www.studiomaccarrone.com/blog/index.php?category=Tributario"><![CDATA[Tributario]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000001"><div>Legge di Bilancio 2026: contrasto alle compensazioni in caso di debiti iscritti a ruolo</div><div>a cura di Caterina Urzi - Studio legale Pace</div><div>Tra le disposizioni della legge di Bilancio 2026 (AS 1689 approvato definitivamente il 23/12/2025), vi è anche una norma volta ad arginare il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. </div><div>Il comma 116 dell’art. 1 riduce la soglia prevista dall’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006, da 100.000 a 50.000 euro, così che il divieto di compensazione - con la sola eccezione dei crediti indicati alle lett. e), f) e g) del comma 2 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 - opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione complessivamente superiori a 50.000 euro.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 19:19:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Artigiani e Commercianti]]></title>
			<author><![CDATA[Carlo Maccarrone]]></author>
			<category domain="https://www.studiomaccarrone.com/blog/index.php?category=Fiscale"><![CDATA[Fiscale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div>Artigiani e commercianti - Riduzione contributiva per gli iscritti per la prima volta nel 2025: funzione di rinuncia</div><div>a cura della Redazione</div><div>L’INPS comunica l’implementazione, all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, della funzione di rinuncia alla riduzione contributiva del 50% prevista dall’art. 1, c. 186, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). Al riguardo, l’Istituto fornisce chiarimenti (INPS mess. n. 3922/2025). </div><div>La Legge di Bilancio 2025 ha previsto, a decorrere dall’anno 2025 e per 36 mesi, una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario. </div><div>Sono state fornite istruzioni per la presentazione della domanda per detta riduzione contributiva da parte del titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo denominato “Riduzione 50% ART-COM 2025” (INPS mess. n. 2449/2025 e mess. n. 2954/2025).</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 19:03:00 GMT</pubDate>
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